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Ordinanza concernente il sistema d’informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA)
del 1° settembre 2010 (Stato 1° aprile 2021)
Art. 4Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
1 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) provvede allo sviluppo e alla gestione del sistema d’informazione elettronico.3
2 Esso:
a.
conclude accordi con i fornitori di prestazioni;
b.
conclude accordi di utilizzazione con i Cantoni;
c.
emana prescrizioni tecniche per l’utilizzo del sistema d’informazione elettronico;
d.
redige il preventivo e il consuntivo annuali.
3 L’USAV4 è responsabile del servizio specializzato e del sistema d’informazione elettronico. Nello specifico adotta le misure necessarie per l’esercizio del sistema e per garantire la protezione e la sicurezza dei dati.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3789).
4 Nuova esp. giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3789). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.