Ordinanza
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Art. 6 Autorità cantonali
1 Le autorità cantonali gestiscono i propri dati e documenti e provvedono affinché i dati inerenti alle persone e alle aziende del loro Cantone siano esatti. Nello specifico gestiscono i dati relativi agli utenti e li trasmettono al servizio specializzato nella misura in cui siano necessari per la concessione dei diritti di accesso. 2 Esse concludono accordi di utilizzazione con istituti, laboratori, centri di detenzione di animali da laboratorio e con i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali. Gli accordi prevedono in particolare misure volte a garantire la protezione dei dati e la sicurezza informatica. |