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Art. 5 Determinazione delle aliquote degli emolumenti
1 Le aliquote degli emolumenti sono stabilite secondo il dispendio di tempo o forfetariamente. 2 Per la determinazione delle aliquote degli emolumenti vengono presi in considerazione l’interesse pubblico e l’interesse o il tornaconto della persona tenuta a pagarli. 3 Per le decisioni e le prestazioni di eccezionale entità, particolare difficoltà o urgenza può essere previsto un supplemento di diritto speciale all’aliquota ordinaria dell’emolumento. |