|
Art. 5 Aliquote nei disciplinamenti degli emolumenti 6
1 Le aliquote degli emolumenti sono stabilite secondo il dispendio di tempo o forfetariamente. 2 Per la determinazione delle aliquote degli emolumenti vengono presi in considerazione l’interesse pubblico e l’interesse o il tornaconto della persona tenuta a pagarli. 3 Per le decisioni e le prestazioni di eccezionale entità, particolare difficoltà o urgenza può essere previsto un supplemento di diritto speciale all’aliquota ordinaria dell’emolumento. 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 711). |