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Ordinanza
sugli ingegneri geometri
(Ordinanza sui geometri, Ogeom)

del 21 maggio 2008 (Stato 1° gennaio 2012)

Art. 10 Svolgimento

1 La Com­mis­sio­ne dei geo­me­tri prov­ve­de al­lo svol­gi­men­to dell’esa­me di Sta­to.

2 Può av­va­ler­si di esper­ti.

3 L’esa­me di Sta­to ha luo­go una vol­ta l’an­no. La da­ta dell’esa­me e il ter­mi­ne d’iscri­zio­ne so­no pub­bli­ca­ti nel Fo­glio fe­de­ra­le e nei sup­por­ti me­dia­ti­ci spe­cia­liz­za­ti.