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Ordinanza sugli ingegneri geometri (Ordinanza sui geometri, Ogeom)
del 21 maggio 2008 (Stato 1° gennaio 2012)
Art. 11Procedura d’ammissione
1 L’iscrizione all’esame di Stato è presentata per scritto alla Commissione dei geometri.
2 All’iscrizione devono essere allegati:
a.
il curriculum vitae;
b.
la prova della pratica professionale (art. 2 lett. c);
c.
la decisione di riconoscimento (art. 5 cpv. 4) o la domanda di riconoscimento (art. 5 cpv. 1–3).
3 La Commissione dei geometri decide sull’ammissione all’esame di Stato. Stabilisce il programma d’esame e convoca all’esame i candidati che adempiono le condizioni.
4 Comunica per scritto la decisione e convoca per scritto i candidati.