Ordinanza
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Art. 12 Impedimento
1 Se un candidato non può partecipare all’esame o a parti di esso per malattia, infortunio o altri motivi importanti, ne informa senza indugio la Commissione dei geometri e presenta un certificato medico o un attestato appropriato. 2 Il presidente della Commissione dei geometri decide se sussiste un motivo importante e se è possibile continuare l’esame di Stato. Tale decisione è definitiva. 3 La Commissione dei geometri decide in quale misura debbano essere computati i risultati degli esami già sostenuti. 4 In caso di assenza o interruzione senza motivo importante, l’esame di Stato è considerato non superato. |
