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Ordinanza sugli ingegneri geometri (Ordinanza sui geometri, Ogeom)
del 21 maggio 2008 (Stato 1° gennaio 2012)
Art. 12Impedimento
1 Se un candidato non può partecipare all’esame o a parti di esso per malattia, infortunio o altri motivi importanti, ne informa senza indugio la Commissione dei geometri e presenta un certificato medico o un attestato appropriato.
2 Il presidente della Commissione dei geometri decide se sussiste un motivo importante e se è possibile continuare l’esame di Stato. Tale decisione è definitiva.
3 La Commissione dei geometri decide in quale misura debbano essere computati i risultati degli esami già sostenuti.
4 In caso di assenza o interruzione senza motivo importante, l’esame di Stato è considerato non superato.