1 Gli ingegneri geometri iscritti nel registro dei geometri sottostanno agli obblighi professionali seguenti:
- a.
- esercitano la loro funzione in maniera appropriata, con cura e coscienziosità nonché per il bene pubblico;
- b.
- esercitano la loro professione autonomamente, a proprio nome e sotto la propria responsabilità, sia individualmente, sia nel quadro dell’attività per una persona giuridica o nell’amministrazione pubblica;
- c.
- si comportano in maniera neutrale e obiettiva nei conflitti d’interessi tra i loro clienti nell’ambito della misurazione ufficiale e le altre persone con le quali hanno relazioni professionali o private;
- d.
- possono fare pubblicità, purché sia obiettiva e conforme alle necessità d’informazione del pubblico. La pubblicità per il settore privato deve essere separata da quella per il settore pubblico;
- e.
- concludono un’assicurazione responsabilità civile professionale in funzione dei rischi connessi con la loro attività;
- f.
- indicano ai loro clienti i principi della loro fatturazione e li informano in maniera trasparente sui lavori eseguiti;
- g.
- approfondiscono, ampliano e migliorano le loro conoscenze, capacità e attitudini professionali mediante un aggiornamento permanente;
- h.
- serbano il segreto su tutto ciò che è stato loro comunicato o di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito dell’esercizio della professione;
- i.
- nella corrispondenza commerciale che riguarda l’esercizio di funzioni della misurazione ufficiale menzionano la loro iscrizione nel registro dei geometri;
- j.
- nei confronti delle autorità di vigilanza federali e cantonali, sono tenuti alla verità e alla presentazione dei loro documenti commerciali.
2 Il capoverso 1 lettere c–e non è applicabile alle persone che eseguono lavori della misurazione ufficiale in qualità di impiegati del settore pubblico.
3 Il capoverso 1 lettere f e j non è applicabile alle persone di cui al capoverso 2 che esercitano funzioni di vigilanza sulle misurazioni.