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Art. 27 Prescrizione
1 Il perseguimento disciplinare si prescrive in un anno da quando la Commissione dei geometri ha avuto conoscenza del fatto contestato. 2 Il termine è interrotto da ogni atto d’istruzione della Commissione dei geometri. 3 Il perseguimento disciplinare si prescrive in ogni caso in dieci anni a decorrere dal fatto contestato. |