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Art. 41 Disposizioni transitorie
1 La formazione teorica secondo il diritto anteriore è valevole per cinque anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza come prova della formazione teorica ai sensi dell’articolo 4. 2 Le decisioni d’ammissione secondo il diritto anteriore sono valevoli per cinque anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza come riconoscimento della formazione teorica. 3 Su domanda, le persone che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono titolari di una patente d’ingegnere geometra valida sono iscritte nel registro dei geometri se soddisfano le condizioni di cui all’articolo 17. Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui all’articolo 18 capoverso 2. 4 Le persone che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza eseguono autonomamente lavori della misurazione ufficiale devono presentare la domanda d’iscrizione nel registro dei geometri entro un anno. Esse sono autorizzate a eseguire detti lavori fino alla decisione in merito all’iscrizione. 5 Per l’anno civile 2008 non è riscossa alcuna tassa d’iscrizione nel registro. |