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Art. 6 Esame relativo alla formazione teorica
1 Se la formazione teorica in una disciplina non è riconosciuta, il richiedente può sostenere un esame. 2 La Commissione dei geometri è competente per lo svolgimento degli esami. 3 Delega lo svolgimento ai PF o, se necessario, ad altre scuole universitarie svizzere o a singoli esperti. |