|
Art. 45f Costi di trasporto 20
1 Le spese di porto sono fatturate conformemente alle tariffe della Posta svizzera. 2 Se, per ragioni tecniche o su richiesta della persona che effettua l’ordinazione, il trasporto ha luogo da parte di altri fornitori di servizi di trasporto, sono fatturati i costi di trasporto effettivi. 20 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6189). |