Ordinanza del DATEC
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Art. 2 Registrazione dell’impianto di produzione
1 La base per la registrazione dell’impianto è costituita dai dati di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere c–g. 2 I dati devono essere certificati da un organismo di valutazione della conformità (auditor) accreditato per questo settore. Per gli impianti con una potenza nominale in corrente alternata pari al massimo a 30 kVA e per gli impianti che dispongono di un contratto ai sensi dell’articolo 73 capoverso 4 LEne6 è sufficiente una certificazione da parte:
3 L’organo di esecuzione verifica regolarmente i dati dell’impianto registrato e i dati di produzione rilevati. A questo scopo, può effettuare sopralluoghi ed esigere il rinnovo periodico della certificazione di cui al capoverso 2. 4 Il produttore deve comunicare immediatamente all’organo di esecuzione ogni variazione relativa ai dati dell’impianto di produzione in questione. 6 RS 730.0 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 917). |