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Art. 69 Riscossione delle spese e delle multe 62
Le spese e le multe addossate alla persona giudicata sono incassate dai Cantoni. Le spese devono essere rimesse alla Confederazione. Le multe sono lasciate al Cantone che la incassa. 62Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2394). |