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Art. 76 Ordine d’inchiesta 67
L’ordine di procedere all’assunzione preliminare delle prove o all’istruzione preparatoria contro un agente del Corpo delle guardie di confine è impartito dall’uditore in capo. 67Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298). |