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Art. 35b Atti 30
1 L’uditore in capo fornisce gli atti dei tribunali militari all’Archivio federale di regola dopo cinque anni dal disbrigo definitivo dell’affare. 2 L’Archivio federale decide d’intesa con l’uditore in capo quali atti debbano essere custoditi permanentemente per ragioni storiche o giuridiche. 3 Gli atti concernenti reati militari possono essere distrutti soltanto quando la persona giudicata è deceduta da almeno 5 anni, e:
30Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298). |