|
Art. 37 Procedura in caso di pene disciplinari
1 Le multe disciplinari e le decisioni di incarcerazione giusta gli articoli 49 capoversi 2 e 3, 81 capoverso 1 e 90 capoverso 1 della procedura penale militare devono essere comunicate all’interessato per scritto, o oralmente con conferma scritta. 2 La persona punita dev’essere avvertita della possibilità di interporre reclamo giusta gli articoli 166 e seguenti o ricorso giusta gli articoli 195 e seguenti della procedura penale militare. |