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Art. 97 Delega del potere disciplinare 76
1 Il potere disciplinare nei confronti dei militari distaccati all’estero che non prestano servizio nei loro corpi di truppa o nelle loro formazioni né un servizio di promovimento della pace, spetta al comando d’invio o all’unità amministrativa d’invio. Se le attribuzioni penali non sono sufficienti, l’inserto è trasmesso all’organo superiore successivo. In ogni caso, gli arresti devono essere eseguiti in Svizzera. 2 Il potere disciplinare nei confronti di persone di condizione civile spetta al capo dell’esercito e al suo sostituto nei casi di:
3 Una copia della decisione disciplinare è notificata alla Segreteria generale del DDPS. 76 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2003 4541, 2004 943). |