Ordinanza
|
Art. 2 Esecuzione
1 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)3 esegue la presente ordinanza, fatta eccezione delle disposizioni sulla distribuzione del prodotto della tassa. L’UDSC riceve il 2,5 per cento degli introiti complessivi (proventi lordi) a titolo di indennità per l’onere derivante dall’esecuzione dell’ordinanza.4 2 L’Ufficio federale dell’ambiente5 (Ufficio federale) esegue le disposizioni sulla distribuzione del prodotto della tassa. Esamina l’effetto della tassa sulla qualità dell’ambiente e pubblica a intervalli regolari i risultati. 3 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 4 Per. introdotto dal n. I dell’O del 15 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4063). 5 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). |