Ordinanza
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Art. 4 Distribuzione del prodotto della tassa 9
1 Gli assicuratori distribuiscono, su incarico e sotto la vigilanza dell’Ufficio federale, il prodotto della tassa alla popolazione. Il prodotto della tassa è distribuito annualmente quale prodotto di un anno, costituito dall’ammontare delle entrate al 31 dicembre, compresi gli interessi. La distribuzione avviene due anni dopo (anno di distribuzione). 2 Per assicuratori si intendono:
3 Gli assicuratori distribuiscono il prodotto di un anno detraendolo dai premi degli assicurati esigibili nell’anno di distribuzione. Informano gli assicurati a tale riguardo in occasione della comunicazione dei nuovi premi per l’anno di distribuzione. 4 Gli assicuratori distribuiscono equamente il prodotto di un anno a tutte le persone che al 1° gennaio dell’anno di distribuzione:
5 Gli assicuratori comunicano all’Ufficio federale della sanità pubblica, entro il 20 marzo dell’anno di distribuzione, il numero delle persone che soddisfano i presupposti secondo il capoverso 4. 6 Il prodotto della tassa è versato agli assicuratori, in rapporto alla loro quota, entro il 30 aprile dell’anno di distribuzione. 7 Per l’onere da loro assunto, gli assicuratori sono indennizzati con gli interessi di cui beneficiano in seguito al versamento anticipato della loro quota del prodotto della tassa. 9 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. 3 all’O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765). 10 RS 832.10 11 RS 833.1 |