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Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
del 26 ottobre 2011 (Stato 15 settembre 2021)
Art. 34Campo d’applicazione
Le disposizioni della presente sezione si applicano:
a.
al latte e ai latticini delle voci di tariffa di cui all’allegato 1 numero 4;
b.
alla caseina, ai caseinati e agli altri derivati della caseina nonché alle colle a base di caseina delle voci di tariffa di cui all’allegato 1 numero 4.