Ordinanza
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Art. 49 Rilevazione dei dati necessari
1 Nella misura in cui l’applicazione della normativa in materia di importazione di prodotti agricoli o il rispetto di impegni internazionali lo richiedano, produttori, spedizionieri, magazzinieri, addetti alla trasformazione, commercianti, grossisti, dettaglianti, importatori, mittenti della merce, le loro organizzazioni nonché gli uffici centrali possono essere consultati per la rilevazione e la notifica di dati relativi alla situazione del mercato. 2 I dati devono corrispondere alla realtà dei fatti al momento della rilevazione ed essere verificabili da parte dei servizi incaricati dell’esecuzione dei provvedimenti. |