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Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
del 26 ottobre 2011 (Stato 1° aprile 2022)
Art. 18Attribuzione
1 L’attribuzione delle quote di contingente avviene secondo l’ordine dei prezzi offerti partendo da quello più alto. Le deroghe in base alle quote di contingente massime per attribuzione sono disciplinate nelle ordinanze concernenti l’importazione di prodotti specifici.
2 Se al livello più basso di prezzo che può essere preso in considerazione la quantità offerta è superiore a quella da attribuire, le rispettive quote di contingente sono ridotte proporzionalmente. Se ne risulta una quota di contingente inferiore alla quantità minima consentita per offerta, l’offerente può ritirare la sua offerta.
3 Se la quantità di contingente oggetto del bando non è utilizzata totalmente, la quantità restante può:
a.
essere di nuovo annunciata agli offerenti mediante circolare; oppure