Ordinanza
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Art. 11 Periodo di contingentamento e utilizzo delle quote di contingente
1 Il periodo di contingentamento è l’anno civile. 2 Una quota di contingente può essere utilizzata solo entro il periodo di contingentamento o entro i termini del periodo di liberazione. 3 Le deroghe alla norma del capoverso 2 sono disciplinate nell’articolo 16a dell’ordinanza del 26 novembre 200319 sul bestiame da macello. 19 RS 916.341 |