Ordinanza
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Art. 14 Accordo sull’utilizzo di quote di contingente
1 Il titolare di una quota di contingente può accordarsi con altri aventi diritto a una quota di contingente, affinché le importazioni di prodotti agricoli da parte degli aventi diritto a una quota di contingente siano computate sulla sua quota di contingente. 2 I diritti di computare importazioni sulla quota di contingente doganale del titolare di una quota di contingente possono essere ceduti mediante accordo ad altri aventi diritto a una quota di contingente. La cessione di diritti non è consentita per accordi conclusi prima dell’attribuzione delle quote di contingente doganale.20 3 Gli accordi sull’utilizzo di quote di contingente espresse in percentuale devono essere notificati all’UFAG come segue:
4 Gli accordi sull’utilizzo di determinate quantità devono essere notificati dal titolare della quota di contingente mediante l’applicazione Internet messa a disposizione dall’UFAG, al più tardi il giorno feriale precedente la dichiarazione doganale. 5 Per gli accordi sull’utilizzo di determinate quantità l’UFAG può concedere deroghe alla notifica mediante l’applicazione Internet, se si tratta di accordi riguardanti quote di contingente esigue o di singole dichiarazioni doganali oppure se gli accordi sono stati conclusi prima dell’attribuzione della quota di contingente. Simili accordi devono essere notificati per iscritto all’UFAG entro il termine da esso impartito. 6Nella dichiarazione doganale occorre indicare il numero di PGI dell’avente diritto a una quota di contingente. 20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3617). 21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3617). |