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Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
del 26 ottobre 2011 (Stato 15 maggio 2022)
Art. 40Quote dei contingenti doganali parziali
1 Le quote dei contingenti doganali parziali n. 14.1 (Patate da semina) e n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione) e i loro aumenti temporanei sono attribuiti in percentuale in funzione della prestazione all’interno del Paese delle singole persone rispetto alle prestazioni complessive fatte valere di diritto.
2 L’UFAG attribuisce una quota dei contingenti doganali parziali n. 14.1 e n. 14.2 esclusivamente a persone la cui prestazione all’interno del Paese supera 100 tonnellate.
3 Le quote del contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola) sono ripartite nel seguente modo:
a.
3250 tonnellate sono messe all’asta;
b.
3250 tonnellate sono attribuite in funzione delle quote di mercato degli aventi diritto.
4 Aumenti temporanei del contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola) sono attribuiti in funzione delle quote di mercato degli aventi diritto.
5 La quota di mercato di un avente diritto a una quota di contingente è la sua quota percentuale rispetto alla somma dei quantitativi importati all’ADC e all’ADFC e delle prestazioni all’interno del Paese legittimamente fatte valere da tutti gli aventi diritto a una quota di contingente durante il periodo di calcolo secondo l’articolo 41 capoverso 2.53
6 Le quote del contingente doganale parziale n. 14.4 sono ripartite nel seguente modo:
a.
per i prodotti semilavorati (art. 37 cpv. 2 lett. a): in funzione dell’ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali;
b.
per i prodotti finiti (art. 37 cpv. 2 lett. b): secondo la procedura d’asta.54
53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5521).
54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 5521).