Ordinanza
|
Art. 17 Offerte 23
1 Le offerte devono pervenire all’UFAG entro il termine fissato nel bando mediante l’apposito modulo o essere presentate mediante l’applicazione Internet resa disponibile dall’UFAG. 2 Per la quantità oggetto del bando, ogni offerente può presentare al massimo cinque offerte. 3 Non è consentito modificare o ritirare le offerte dopo la scadenza del termine di presentazione. 23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6107). |