Ordinanza
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Art. 35 Attribuzione delle quote del contingente doganale parziale
1 Le quote del contingente doganale parziale n. 07.1 sono attribuite agli aventi diritto a una quota di contingente conformemente al regolamento del 22 dicembre 193345 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche. 2 Il contingente doganale parziale n. 07.2 è messo all’asta.46 3 Le quote del contingente doganale parziale n. 07.3 sono attribuite in funzione dell’ordine di entrata delle domande.47 4 Il contingente doganale parziale n. 07.4, pari a 100 tonnellate, è messo all’asta. Nell’ambito del contingente doganale parziale n. 07.4 il burro può essere importato soltanto in grandi recipienti con una capacità di almeno 25 chilogrammi. 5 Le quote del contingente doganale parziale n. 07.5 sono attribuite in funzione dell’ordine di accettazione della dichiarazione doganale. 6 La ripartizione del contingente doganale parziale n. 07.6 non è disciplinata. 7 La ripartizione del contingente doganale n. 08 non è disciplinata. 46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 5521). 47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6107). |