Ordinanza
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Art. 51 Provvedimenti di salvaguardia
1 D’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (UDSC), il DEFR adotta i provvedimenti organizzativi necessari per un’applicazione tempestiva ed efficace delle clausole di salvaguardia previste da accordi internazionali nel settore agricolo. 2 Se l’applicazione è urgente ed è impossibile attendere la decisione del Consiglio federale, il DEFR decide dell’applicazione. 3 Se si deve supporre che tutte le relative condizioni siano soddisfatte, è possibile ricorrere alle clausole di salvaguardia in via eccezionale anche se tutte le informazioni relative all’accesso al mercato effettivamente accordato e i dati statistici necessari non sono ancora disponibili o valutati integralmente. Se mancano le basi statistiche riguardanti una voce di tariffa si possono utilizzare dati relativi a prodotti agricoli analoghi. 4 Per i prodotti agricoli deperibili e di stagione possono essere applicati periodi di calcolo più brevi. |