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Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
del 26 ottobre 2011 (Stato 1° marzo 2023)
Art. 1Permesso generale d’importazione
1 L’allegato 1 stabilisce per quali prodotti agricoli è necessario un permesso d’importazione. Il permesso è rilasciato sotto forma di permesso generale d’importazione (PGI) per determinati prodotti. Le deroghe all’obbligo di PGI sono disciplinate nel capitolo 5, nell’allegato 1 o nelle ordinanze concernenti l’importazione di prodotti specifici.
2 Il PGI è rilasciato dall’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) su richiesta scritta a persone con domicilio o sede sul territorio doganale svizzero.
3 Per persone si intendono le persone fisiche e giuridiche come pure le comunità di persone.
4 Il PGI ha validità illimitata e non è trasferibile.