Ordinanza
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Art. 27
1 Le disposizioni del presente articolo si applicano agli animali della specie equina delle voci di tariffa riportate nell’allegato 1 numero 1. Esse non si applicano agli animali da macello, ai cavalli selvatici e agli asini selvatici. 2 Le quote del contingente doganale n. 01 (Animali della specie equina) sono attribuite in funzione dell’ordine di accettazione della dichiarazione doganale. 2bis Il contingente doganale n. 01 (Animali della specie equina) è scaglionato in due parti e liberato secondo scadenze. Le parti sono liberate come segue:
3 I puledri accompagnati dalla giumenta (fino all’età di sei mesi) possono essere importati all’ADC, senza che l’importazione sia computata sul contingente doganale, se:
31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4191). 32 Introdotto dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4545). |