Art.32 Versamento posticipato del dazio
1 Se al momento dell’importazione le merci di cui all’allegato 1 numero 14 non sono state dichiarate come destinate al foraggiamento, nella media di ogni anno civile, su 100 chilogrammi lordi di merce importata possono esserne utilizzati quali foraggi al massimo 10; sono esclusi da tale disciplinamento i prodotti trasformati per i quali il DEFR ha stabilito valori di resa. Se la quantità massima è superata, sulla differenza va versata posticipatamente l’aliquota di dazio determinante. 2 Se un’azienda di trasformazione non rispetta i valori minimi di resa di cui agli articoli 29 capoverso 2 e 30 capoverso 2 o non utilizza i prodotti della macinazione conformemente all’articolo 30 capoverso 2, sulla differenza è percepita posticipatamente l’aliquota di dazio fuori contingente (ADFC) applicabile nel momento in cui sorge l’obbligazione doganale. Se tale momento non può essere determinato, si applica l’aliquota di dazio più elevata valida nel trimestre in oggetto.43 3 Se un’azienda di trasformazione non rispetta, per motivi qualitativi, i valori minimi di resa di cui all’articolo 30 capoverso 2, sulla differenza è percepita posticipatamente l’aliquota di dazio della voce di tariffa 1101.0059 applicabile nel momento in cui sorge l’obbligazione doganale. Se tale momento non può essere determinato, si applica l’aliquota di dazio più elevata valida nel trimestre in oggetto. 4 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)44 decide in merito al versamento posticipato sulla base delle notifiche delle aziende di trasformazione o dei controlli che vi ha effettuato. 43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4545). 44 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |