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Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
del 26 ottobre 2011 (Stato 1° agosto 2023)
Art. 27
1 Le disposizioni del presente articolo si applicano agli animali della specie equina delle voci di tariffa riportate nell’allegato 1 numero 1. Esse non si applicano agli animali da macello, ai cavalli selvatici e agli asini selvatici.
2 Le quote del contingente doganale n. 01 (Animali della specie equina) sono attribuite in funzione dell’ordine di accettazione della dichiarazione doganale.
2bis Il contingente doganale n. 01 (Animali della specie equina) è scaglionato in due parti e liberato secondo scadenze. Le parti sono liberate come segue:
1° gennaio–31 dicembre (1a parte): 3000 animali più il numero di animali stabilito in base a un eventuale aumento del contingente doganale conformemente all’allegato 3 numero 1;
3 I puledri accompagnati dalla giumenta (fino all’età di sei mesi) possono essere importati all’ADC, senza che l’importazione sia computata sul contingente doganale, se:
a.
la giumenta, gravida, è stata esportata nel quadro del regime di ammissione temporanea; o
b.
il passaporto per equide di cui all’articolo 15cdell’ordinanza del 27 giugno 199533 sulle epizoozie attesta che il puledro accompagna la madre.
31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4191).
32 Introdotto dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4545).