Ordinanza
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Art. 29 Importazione di cereali grezzi per l’alimentazione umana
1 La ripartizione del contingente doganale n. 28 (Cereali grezzi per l’alimentazione umana) non è disciplinata. 2 Nella media di un anno civile, i cereali grezzi importati all’ADC devono essere utilizzati per l’alimentazione umana nella misura di almeno il 15 per cento nel caso dell’avena commestibile e dell’orzo commestibile e di almeno il 45 per cento nel caso del granoturco commestibile.38 3 Chi importa cereali grezzi secondo il capoverso 2 sottostà alle disposizioni sull’impegno d’impiego di cui agli articoli 51–54 dell’ordinanza del 1° novembre 200639sulle dogane.40 38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4545). 40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4545). |