Art. 6 Aliquote di dazio sui cereali destinati all’alimentazione umana
1 L’aliquota di dazio sui cereali del contingente doganale n. 27 delle voci di tariffa 1001.9921, 1002.9021, 1007.9021, 1008.1021, 1008.2921, 1008.4021, 1008.5021, 1008.6031 e 1008.9023 è stabilita dall’UFAG.11 2 L’UFAG stabilisce l’aliquota di dazio al 1° gennaio, al 1° aprile, al 1° luglio e al 1° ottobre in modo che il prezzo dei cereali importati destinati all’alimentazione umana, compresi l’aliquota di dazio e il contributo al fondo di garanzia (art. 1612 LAP13), corrisponda al prezzo di riferimento di 53 franchi il quintale.14 3 L’aliquota di dazio è adeguata soltanto se i prezzi del frumento importato, compresi l’aliquota di dazio e il contributo al fondo di garanzia, superano una determinata fascia di fluttuazione. Quest’ultima è superata se i prezzi si scostano dal prezzo di riferimento di oltre 3 franchi il quintale verso l’alto o verso il basso. Il tributo rappresentato dall’aliquota di dazio e dal contributo al fondo di garanzia (imposizione doganale) non può tuttavia essere superiore a 23 franchi il quintale. 4 L’aliquota di dazio è stabilita a partire dal prezzo sul mercato mondiale. Tale prezzo è determinato in particolare sulla base delle informazioni borsistiche, dei prezzi franco dogana svizzera, non tassati, e delle informazioni rappresentative riguardanti i prezzi fornite da diversi partner commerciali. 5 Le aliquote di dazio sui cereali grezzi destinati all’alimentazione umana del contingente doganale n. 28 delle voci di tariffa 1003.9041, 1004.9021 e 1005.9021 sono stabilite dall’UFAG. Quest’ultimo verifica mensilmente le aliquote di dazio e le adegua in base alla formula secondo l’articolo 28 capoverso 1 lettera b, non appena le aliquote di dazio sui rispettivi alimenti per animali con prezzo soglia sono adeguate.15 6 Le aliquote di dazio sui cereali trasformati destinati all’alimentazione umana delle voci di tariffa 1101, 1102, 1103, 1104 e 1107 sono stabilite dall’UFAG. Sono calcolate con valori di resa in base all’imposizione doganale sulle rispettive materie prime dei contingenti doganali n. 27 e 28 e maggiorate di un supplemento massimo di 20 franchi al quintale. Le aliquote di dazio sulle materie prime e quelle sui prodotti trasformati sono adeguate contemporaneamente.16 11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3931). 12 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° giu. 2017. 14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2013 3931). 15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3931). 16 Introdotto dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3931). |