Ordinanza
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Art. 5 Aliquote di dazio sullo zucchero
1 Le aliquote di dazio sulle voci di tariffa 1701 e 1702 (allegato 1 n. 18) sono stabilite dall’UFAG.8 2 L’UFAG verifica mensilmente le aliquote di dazio e le stabilisce in modo che:
3 Se i prezzi, compresi le aliquote di dazio e il contributo al fondo di garanzia, variano all’interno di una determinata fascia di fluttuazione, non è necessario adeguare le aliquote di dazio. La fascia di fluttuazione è superata se i prezzi si scostano dai prezzi di mercato praticati nell’Unione europea di oltre 3 franchi il quintale verso l’alto o verso il basso. 4 I prezzi sul mercato mondiale e dell’Unione europea sono determinati in particolare sulla base delle informazioni borsistiche, dei prezzi franco dogana svizzera, non tassati, dei prezzi pubblicati dalla Commissione europea e delle informazioni rappresentative riguardanti i prezzi fornite da diversi partner commerciali. 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3931). 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 al 31 dic. 2026 (RU 2021 513, 679; 2022 87). |