1 L’UFAG calcola le aliquote di dazio per i prodotti di cui all’allegato 2 come segue:
- a.
- per le merci con prezzo soglia è determinante la differenza tra il prezzo soglia o il valore indicativo d’importazione da un lato e la somma tra il prezzo della merce franco dogana svizzera, non tassato, e il contributo al fondo di garanzia (art. 1634 LAP35) dall’altro;
- b.
- per le merci dalla cui trasformazione si ottengono alimenti per animali, l’aliquota di dazio di cui alla lettera a deve essere moltiplicata per la quota, in percentuale, di alimenti per animali prodotta.
2 Contemporaneamente all’adeguamento delle aliquote di dazio di cui al capoverso 1, la Direzione generale delle dogane adegua le aliquote di dazio di cui all’articolo 14 capoverso 3 della legge federale del 18 marzo 200536 sulle dogane.
3 Per i prodotti agricoli e i prodotti trasformati, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)37 può stabilire valori di resa sulla base della loro composizione.
4 Per i miscugli di foraggi delle voci di tariffa 2309.9011, 2309.9081, 2309.9082 e 2309.9089, il DEFR può prevedere che le aliquote di dazio siano stabilite sulla base di ricette standard.
5 L’UFAG stabilisce le aliquote di dazio sui miscugli di cereali per l’alimentazione di animali in modo che corrispondano all’aliquota di dazio più elevata sui cereali per l’alimentazione di animali.
34 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° giu. 2017.
35 RS 531
36 RS 631.0
37 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.