Ordinanza
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Art. 35a Importazione di merci del contingente doganale parziale
n. 07.3 48 1 Sono attribuite quote del contingente soltanto a persone munite di numero d’identificazione delle imprese (IDI). 2 200 tonnellate del contingente doganale parziale sono attribuite a richiedenti i quali possono comprovare che nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda hanno importato per proprio conto merci del contingente doganale parziale n. 07.3 con un peso lordo di almeno 100 chilogrammi all’ADFC o all’ADC. Sono considerate prove le copie delle dichiarazioni doganali nelle quali il richiedente è indicato quale importatore. 3 10 tonnellate del contingente doganale parziale sono riservate a richiedenti ai quali negli ultimi tre periodi di contingentamento non è stata attribuita alcuna quota e che non hanno inoltrato alcuna domanda di cui al capoverso 2. Questi richiedenti ricevono una quota massima pari a 1000 chilogrammi lordi all’anno. Essi non possono cedere le loro quote con accordi sull’utilizzo giusta l’articolo 14. 4 I prodotti importati nell’ambito del contingente doganale parziale n. 07.3 possono essere utilizzati esclusivamente per l’alimentazione umana. 48 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6107). |