Ordinanza
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Art. 30 Contingente doganale di grano duro
1 La ripartizione del contingente doganale n. 26 (Grano duro) non è disciplinata. 2 Nella media di un trimestre civile, almeno il 64 per cento del grano duro importato all’ADC deve essere utilizzato per fabbricare prodotti della macinazione. Questi ultimi devono essere utilizzati come semolino da cucina per l’alimentazione umana oppure come friscello per produrre paste alimentari; nella media di un trimestre civile almeno il 96 per cento del friscello deve essere utilizzato a questo scopo. 3 Chi importa grano duro secondo il capoverso 2 sottostà alle disposizioni sull’impegno d’impiego di cui agli articoli 51–54 dell’ordinanza del 1° novembre 200641 sulle dogane.42 42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4545). |