Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Art. 13Condizione generale per l’attribuzione di quote di contingente
1 Le quote di contingente possono essere attribuite a persone:
a.
con domicilio o sede sul territorio doganale svizzero; e
b.
titolari di un PGI.
2 I casi nei quali per l’attribuzione di una quota di contingente non è necessario un PGI sono disciplinati nel capitolo 4, nell’allegato 1 o nelle ordinanze concernenti l’importazione di prodotti specifici.