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Art. 2 Requisiti
1 Gli integratori alimentari possono essere immessi sul mercato soltanto in forma preconfezionata, a meno che non vengano somministrati ai consumatori per il consumo diretto. 2 Per la loro assunzione, devono essere offerti in piccoli quantitativi in forma di capsule, pastiglie, compresse, pillole o altre forme di somministrazione simili, oppure in forma di polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale e flaconi a contagocce o altre forme di somministrazione di liquidi e polveri. 3 Possono contenere:
4 Sono vietate le sostanze elencate nell’allegato 4 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20163 sull’aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze alle derrate alimentari (OAVM). 5 Le quantità massime di vitamine, sali minerali e altre sostanze fissate nell’allegato 1 non devono superare la dose giornaliera raccomandata. 6 I composti ammessi di vitamine, sali minerali e altre sostanze sono disciplinati nell’allegato 2. 7 I requisiti per le colture batteriche vive sono disciplinati nell’allegato 3. 8 Per gli integratori alimentari con sali minerali basici sono ammessi sali basici (bicarbonato, carbonato e citrato) dei sali minerali di magnesio, potassio o calcio. |