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Art. 3 Caratterizzazione
1 La denominazione specifica per gli integratori alimentari è «integratore alimentare»; essa viene integrata con l’aggiunta del nome delle categorie di vitamine, sali minerali o altre sostanze che caratterizzano il prodotto o di un’indicazione relativa alla natura di tali vitamine, minerali o altre sostanze. 2 Per gli integratori alimentari devono essere indicati, in forma numerica per dose giornaliera raccomandata, il tenore di vitamine, sali minerali o altre sostanze e le relative percentuali rispetto alle quantità di riferimento di cui all’allegato 10 parte A dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20164 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID). L’indicazione della percentuale può comparire anche in forma grafica. 3 Nella caratterizzazione occorre precisare il tenore di vitamine, sali minerali o altre sostanze al momento della consegna ai consumatori. I valori indicati devono basarsi sui valori medi di cui all’articolo 26 capoverso 4 OID. 4 Nel caso si faccia riferimento a una vitamina, a un sale minerale o a un’altra sostanza, la dose giornaliera raccomandata deve contenere:
5 Nel caso si faccia riferimento a colture batteriche vive o lattasi, la dose giornaliera raccomandata deve contenere:
6 L’aggiunta di colture batteriche vive deve figurare nell’elenco degli ingredienti e nella denominazione specifica come segue:
7 Oltre alle indicazioni specificate nell’articolo 3 capoverso 1 lettere a–i, k, m e o–q OID, occorre indicare:
5 UFC = Unità formanti colonia 6 FCC = Food Chemicals Codex 7 ICSP; www.the-icsp.org |