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Art. 5 Criteri di purezza
1 Per le sostanze elencate nell’allegato 2 valgono i criteri specifici di purezza per gli additivi fissati nell’allegato del regolamento (UE) n. 231/20128 . 2 Per le sostanze elencate nell’allegato 2, per i quali non sono stati fissati criteri di purezza, valgono i criteri di purezza riconosciuti generalmente e raccomandati dagli organismi internazionali quali FAO/OMS e le farmacopee internazionali. 8 Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2015/1739, GU L 253 del 30.9.2015, pag. 3. |