Ordinanza
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Art. 12 Ottenimento di dati personali
1 I sistemi IAM e i servizi di elenchi possono ottenere automaticamente dati delle persone registrate nel sistema d’informazione per la gestione dei dati del personale (SIGDP) conformemente all’articolo 34 dell’ordinanza del 22 novembre 201715 sulla protezione dei dati personali del personale federale.16 2 Possono ottenere automaticamente dai rispettivi servizi di cui all’articolo 8 dati di persone non registrate in SIGDP17, a condizione che il gruppo di persone interessato necessiti di principio l’accesso a sistemi d’informazione o ad altre risorse della Confederazione. 3 Possono ottenere automaticamente dai singoli sistemi d’informazione dati di persone esterne che accedono regolarmente alle risorse della Confederazione. 16 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’all. 8 all’O del 22 nov. 2017 sulla protezione dei dati personali del personale federale, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7271). 17 Nuova espr. giusta il n. II 1 dell’all. 8 all’O del 22 nov. 2017 sulla protezione dei dati personali del personale federale, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7271). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |