Ordinanza
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Art. 14 Termine di conservazione di dati personali
1 Se una persona non rientra più nel campo d’applicazione della presente ordinanza, i suoi dati nei sistemi IAM e nei servizi di elenchi sono distrutti al più tardi dopo due anni. 2 Sono fatte salve le disposizioni sulla distruzione di dati biometrici secondo l’articolo 2a LSIM.20 20 Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4739). |