Ordinanza
|
Art. 2 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza si applica alle unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del 25 novembre 19986 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA). 2 Fatte salve disposizioni di diverso tenore previste dal diritto federale in materia di organizzazione, le autorità e i servizi seguenti possono impegnarsi mediante unaccordo a rispettare la presente ordinanza e le prescrizioni e direttive che ne derivano:
|