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Art. 26a Incenerimento in impianti 41
I rifiuti possono essere bruciati o sottoposti a decomposizione termica soltanto in impianti secondo l’allegato 2 cifra 7; è fatta eccezione per l’incenerimento di rifiuti secondo l’allegato 2 cifra 11. 41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 lug. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3875). |