1 I valori misurati sono rapportati alle grandezze di riferimento fissate nell’allegato 1 cifra 23.
2 Salvo disposizioni contrarie negli allegati 1 a 4, per la valutazione i valori calcolati secondo il capoverso 1 sono convertiti in valori medi orari. In casi motivati l’autorità può stabilire un’altra unità di tempo per il calcolo del valore medio.
3 Nelle misurazioni effettuate in occasione del collaudo o di controlli, la limitazione delle emissioni è considerata rispettata, se nessuno dei valori medi calcolati secondo il capoverso 2 supera il valore limite.
4 In caso di misurazione continua delle emissioni, i valori limite sono considerati rispettati, se nell’arco dell’anno civile:
a.
nessun valore medio giornaliero supera il valore limite d’emissione;
b.
il 97 per cento di tutti i valori medi orari non è superiore a 1,2 volte il valore limite e
c.
nessun valore medio orario è superiore al doppio del valore limite.
5 Le emissioni durante le fasi d’avviamento e di arresto dell’impianto sono valutate dall’autorità, tenendo conto delle circostanze particolari.