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Art. 13a Prova delle regole riconosciute della metrologia 14
1 Se incarica terzi di eseguire controlli e misurazioni delle emissioni di cui all’articolo 13, l’autorità deve verificare periodicamente se essi hanno una conoscenza sufficiente delle regole riconosciute della metrologia. 2 L’autorità ha la facoltà di prescindere dalle verifiche periodiche di cui al capoverso 1 se il terzo incaricato esegue solo controlli e misurazioni per cui sono previste procedure di misurazione semplificate. 14 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 1687). |